Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Alle operazioni previste dal presente articolo la Commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni tre mesi e, in ogni caso, non oltre la data
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Non oltre il 15 dicembre, la Commissione comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di tre elenchi separati per la revisione delle liste.
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contro gli elenchi, a presentarli non oltre il 15 gennaio con le modalità di cui al successivo art. 17.
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Per i cittadini residenti all'estero il ricorso dev'essere presentato non oltre il trentesimo giorno dalla data della notificazione della decisione
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Ai componenti delle Commissioni elettorali mandamentali è concessa, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia
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il 20 novembre, tranne per coloro che siano già elettori, il certificato dell'ufficio del casellario giudiziale, che provvede il rilascio non oltre il
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comune, questo è tenuto a provvedervi, non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto col quale è costituito
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Il sindaco, non oltre il 25 gennaio, trasmette al presidente della Commissione elettorale mandamentale la deliberazione di cui all'art. 27 con i
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una incapacità previste dall'art. 2, il sindaco notifica per scritto la decisione della Commissione comunale, indicandone i motivi, non oltre dieci
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proposta alla Commissione elettorale mandamentale non oltre il decimo giorno antecedente alla data di convocazione degli elettori, informando
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oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento; 3) coloro che sono sottoposti alle misure di polizia del confino o